TITOLO I
CAPITOLO PRIMO
NATURA E CARATTERISTICA DEL. CENTRO
ART. 1
(Costituzione del Centro)
Il Centro di Ricerca Interdipartimentale di Scienze Computazionali e Biotecnologiche (CRISCEB), costituito con D.R. n. 2672 del 28.7.1995, ha il fine di contribuire allo sviluppo delle ricerche nel settore .delle Scienze Computazionali e Biotecnologiche. Il Centro può costituirsi in Sezioni.
ART. 2
(Finalità)
Il Centro promuove e coordina l'attività di ricerca di sua competenza ai sensi ed agli effetti dell'art. 89 del D.P.R. n.382 del 1.7.1980 e dei riferimenti in esso contenuti:
a) promuovendo, sostenendo ed organizzando ricerche di carattere interdisciplinare nei settori delle Scienze Computazionali e Biotecnologiche;
b) stimolando forme di collaborazione scientifica, sia di livello nazionale che internazionale, al fine di accrescere l'esperienza scientifica e professionale di quanti si occupano dei settori di cui sopra;
c) promuovendo iniziative di divulgazione scientifica, congressi, simposi e seminari, atti a valorizzare e divulgare, anche in campo didattico, gli argomenti scientifici oggetto delle ricerche del centro di cui sopra;
d) favorendo la cooperazione scientifica tra le Facoltà aderenti e, in genere, tra servizi scientifici operanti nelle diverse sedi;
e) favorendo lo scambio di personale nel settore, anche nel quadro di collaborazioni e convenzioni con altri Istituti, Dipartimenti e/o Aziende Universitare, con Organismi di ricerca nazionali e internazionali, con gruppi di ricerca costituiti presso laboratori di Istituti ed Enti pubblici e privati. Esso partecipa, altresì, anche ad attività di ricerca, consulenza ed erogazione di servizi stabilite mediante contratti e convenzioni con istituzioni ed Enti pubblici e privati, sempre secondo quanto disposto dall'art. 66 del D.P R. 382/80, nell'ambito dei settori di ricerca predetti e compatibilmente con il piano annuale delle ricerche al successivo art. 9, Punto 2), del presente Statuto.
ART. 3
(Partecipazione all'attività didattica)
Il Centro, senza promuovere attività didattica, può concorrere, limitatamente ai suoi scopi istituzionali e in coordinamento con Facoltà, Dipartimenti e/o Istituti, all'attività didattica di studenti, laureandi, dottorandi, ricercatori, nonché alle attività didattiche connesse alle Scuole di Specializzazione e corsi di Perfezionamento.
Il Centro può, altresì, organizzare attività di formazione nei settori specifici di competenza anche in collaborazione con altre Università, Istituti, Enti Scientifici, Industrie, Enti Istituzionali (nazionali, regionali e locali) e Società private.
ART 4
(Locali e attrezzature)
I locali e le attrezzature assegnate al Centro per il suo funzionamento potranno essere utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali del Centro.
CAPITOLO SECONDO
PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
ART. 5
(Personale docente)
Partecipano al Centro i professori di ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento e categorie equiparate.
Per le successive adesioni al Centro, è necessaria motivata delibera favorevole del Consiglio Scientifico del Centro. Delle successive adesioni verrà data comunicazione agli opportuni Organi di Ateneo
La richiesta di partecipazione può comunque essere avanzata solo quando la Facoltà o il Dipartimento o l'Istituto di appartenenza dichiari con apposita delibera di contribuire finanziariamente alle spese di gestione del Centro.
ART. 6
(Personale non docente)
Il Centro utilizza il Personale non docente ad esso assegnato e/o o messo a disposizione dai Dipartimenti o Istituti proponenti con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento o Istituto.
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TITOLO II
CAPITOLO PRIMO
ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO
ART 7
(Autonomia)
In analogia a quanto disposto per i Dipartimenti dall'art 86, SS 1, del D.P.R. 382/80, il Centro ha autonomia finanziaria ed amministrativa per il suo funzionamento.
ART. 8
(Organi)
Sono organi del Centro il Direttore, il Comitato Direttivo ed il Consiglio Scientifico.
Possono essere istituiti altri organismi a carattere consultivo per particolari esigenze del Centro. Tali organismi vanno deliberati a maggioranza assoluta, dal Consiglio Scientifico su proposta del Comitato Direttivo.
ART. 9
(Il Direttore)
Il Direttore del Centro ne ha la rappresentanza, presiede sia il Consiglio Scientifico che il Comitato Direttivo e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
Con la collaborazione del Comitato Direttivo, promuove le attività del Centro, vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti nell'ambito del Centro; tiene i rapporti con gli organi accademici e con l'Amministrazione universitaria; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti
Ai fini di cui all'art 2 del presente regolamento, il Direttore coadiuvato dal Comitato Direttivo, tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio Scientifico, esercita le seguenti funzioni:
1 - RICHIESTE DI FINANZIAMENTO
Ai sensi di quanto disposto, predispone annualmente, entro il 15 maggio, le richieste di finanziamento ai Dipartimenti concorrenti ed entro il 31 maggio al Consiglio di Amministrazione dell'Università
Le richieste saranno corredate dalla relazione concernente il piano annuale delle ricerche e delle attività da svolgersi presso il Centro, nell'ottica della realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento delle stesse. Nella stessa sede andranno formulate anche le richieste di assegnazione del personale non docente, necessario per l'attuazione del programma;
2 - PIANO ANNUALE DELLE RICERCHE
Propone il piano annuale delle ricerche del Centro, elaborato di concerto con il Comitato direttivo, e altre eventuali soluzioni organizzative con altra Università italiana o straniera, o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con enti privati interessati;
3 - RELAZIONE
Predispone annualmente una relazione documentata sui risultati conseguiti, con riferimento allo stato della ricerca che, corredata del parere del Consiglio Scientifico, viene trasmessa agli Organi d'Ateneo per quanto di loro competenza;
4 - BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO
Predispone, entro il 15 novembre dl ogni anno, il bilancio preventivo, ed entro il 15 marzo il conto consuntivo, corredati da una dettagliata relazione che illustri, i seguenti aspetti
a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività di ricerca in corso nel Centro;
b) eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso di anno;
c) conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito delle attività di ricerca e nella collaborazione a carattere scientifico interuniversitaria;
d) i risultati generali della gestione e variazioni delle previsioni in corso d'esercizio;
5 - MEZZI ED ATTREZZATURE
Mette a disposizione del personale afferente di cui all'art 5 i mezzi e le attrezzature in dotazione al Centro;
6 - STRUMENTI, LAVORI, MATERIALE
Ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del centro. Dispone il pagamento delle relative fatture, nella più scrupolosa osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità. Egli è altresì, tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali;
7 - DIMlSSIONI-CESSAZIONI
Nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Centro, le sue funzioni sono assunte, transitoriamente, dal professore ordinario con maggiore anzianità di ruolo o, in assenza, dal Professore associato con maggiore anzianità di servizio facente parte del Comitato Direttivo
Art. 10
(Elezioni del Direttore)
ll Direttore del Centro è eletto, tra i Professori di ruolo di prima fascia facenti parte del Consiglio Scientifico, dai membri del Consiglio stesso che godono di elettorato attivo ed è nominato con Decreto Rettorale
Il Direttore resta in carica tre anni e può essere rieletto.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Direttore delega le proprie funzioni ad un Professore di ruolo di I fascia facente parte del Comitato Direttivo. In mancanza di un professore di I fascia le funzioni vengono delegate ad un professore di II fascia.
La delega non può superare il termine di 8 mesi nel triennio. La delega va comunicata alla Banca-Cassiere ed all'Amministrazione Universitaria .
Al termine del suo mandato, ovvero nelle altre ipotesi di cessazione del Direttore, il professore ordinario con maggiore anzianità di ruolo o, in sua mancanza, il Professore associato con maggiore anzianità di servizio, indice le elezioni per la designazione del nuovo Direttore, entro trenta giorni.
ART. 11
(Il Consiglio Scientifico)
Il Consiglio Scientifico del Centro è composto da:
a) professori di ruolo e fuori ruolo,
b) ricercatori,
c) assistenti di ruolo ad esaurimento e categorie equiparate partecipanti al Centro.
I coordinatori generali tecnici (X livello) possono, su loro richiesta, entrare a far parte del Consiglio Scientifico previo parere positivo del Comitato Direttivo volto ad accertare e valutare l'attività scientifica specifica svolta dal richiedente
Possono essere chiamati a far parte del Consiglio Scientifico, per un triennio, esperti nazionali o internazionali in misura non superiore al 10% dei membri del Consiglio stesso e designati dal Consiglio Scientifico su proposta del Comitato Direttivo. Tali membri non partecipano alle elezioni del Direttore e del Comitato Direttivo. Essi esprimono parere deliberativo nelle riunioni del Consiglio. La loro afferenza può essere rinnovata con le stesse modalità per non più di un secondo triennio.
ART 12
(Compiti del Consiglio Scientifico)
Ai fini dell'art. 2 del presente Regolamento, il Consiglio Scientifico esercita le seguenti attribuzioni:
a) elegge il Direttore ai sensi del precedente art 10;
b) elegge i componenti del Comitato Direttivo tra gli appartenenti al Consiglio.
c) approva entro il 15 dicembre il piano annuale delle ricerche proposto dal Direttore ed esprime parere sulla relazione documentata relativa ai risultati conseguiti da trasmettere agli Organi competenti.
d) avanza proposte sullo sviluppo delle attività di ricerche:
e) esprime parere su contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per l'esecuzione di contratti di ricerca e consulenza;
f) approva entro il 15 dicembre il bilancio preventivo e entro il 31 marzo il bilancio consuntivo;
g) esprime, infine, il proprio parere su ogni altra questione a richiesta del Direttore;
h) collabora con gli organi di Governo dell'Università e con gli Organi di programmazione nazionale, regionali e locali alla elaborazione ed all'attuazione di Programmi di ricerca rispondenti a precise esigenze di riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione.
ART. 13
(Funzionamento del Consiglio Scientifico)
Le sedute del Consiglio Scientifico sono pubbliche. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere affissi all'albo del Centro per la durata di 30 giorni e devono essere comunicati ai Dipartimenti e/o Istituti interessati.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati.
Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario; copia del verbale deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla riunione, al Rettore dell'Università e agli Organi competenti.
Il Consiglio Scientifico è convocato dal direttore almeno tre volte all'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno 1/3 dei membri. La convocazione deve essere fatta con un anticipo minimo di gg.15 salvo quelle determinate da motivi di urgenza per le quali si procede per convocazione telefonica o per telegramma o altro mezzo almeno ventiquattro ore prima.
ART. 14
(Il Comitato Direttivo)
Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 9 del presente regolamento, il Comitato Direttivo del Centro coadiuva il Direttore nell'esercizio delle proprie attribuzioni. Il Comitato Direttivo è composto da sei membri facenti parte del Consiglio Scientifico.
Per garantire a tutte le Facoltà concorrenti una rappresentanza nel Comitato Direttivo, la lista degli eletti viene formulata con la seguente procedura:
a) prioritariamente si dichiara eletto per ciascuna Facoltà il candidato ad essa appartenente che abbia riportato il maggior numero di voti; b) quindi, si attua il complemento a sei dichiarando eletti, tra i candidati rimanenti, coloro che hanno riportato in assoluto più voti.
I membri debbono essere eletti nell'ambito dei professori di ruolo, ricercatori ed assistenti ordinari appartenenti al Consiglio Scientifico. Ogni elettore esprime una singola preferenza.
Ove il Consiglio Scientifico sia composto da un numero di membri non superiore a sei, lo stesso esplica anche le funzioni assegnate al Consiglio Direttivo.
I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Nel caso che uno dei membri del Comitato Direttivo si dimetta o cessi di fare parte del Centro, il Direttore indice il Consiglio Scientifico entro trenta giorni per l'elezione del membro mancante.
Il mandato del nuovo membro scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti il Comitato Direttivo.
ART. 15
(Compiti del Comitato Direttivo)
Il Comitato Direttivo coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni di cui al Precedente art. 9 di questo Regolamento.
ART. 16
(Funzionamento del Comitato Direttivo)
Il Comitato Direttivo viene convocato dal Direttore del Centro.
Delle riunioni del Comitato Direttivo viene redatto apposito verbale. I verbali possono essere consultati da parte dei membri del Consiglio Scientifico.
Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.
ART. 17
(Altri organi)
Per l'espletamento dell'attività istituzionale il Consiglio Direttivo può deliberare di avvalersi di altri organi come comitati tecnici, o assemblee di utenti, che però non esplicano funzioni deliberative, ma semplici funzioni consultive o di coordinamento tecnico-scientifico.
CAPITOLO SECONDO
(Gestione del Centro)
(ART. 18)
(Aspetti generali)
La gestione del Centro avviene con le stesse norme previste per la gestione dei Dipartimenti.
Il Centro può avvalersi di personale amministrativo ad esso assegnato e/o mutuato dall'Ateneo, dai Dipartimenti o dalle Strutture aderenti.
Costituiscono patrimonio del Centro tutte le attrezzature e i beni acquistati con i finanziamenti assegnati al Centro stesso. Il Centro si avvale altresì delle eventuali apparecchiature ad esso assegnate in uso dall'Ateneo, Dipartimenti ed Istituti. Il Centro provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature in dotazione patrimoniale.
L'uso delle apparecchiature ed in genere delle risorse comuni è determinato da un regolamento interno da emanarsi ad opera del Consiglio Scientifico.
Il membro del Consiglio Scientifico che per 3 (tre) sedute consecutive, senza valida e provata motivazione, non partecipa alle riunioni del Consiglio è dichiarato decaduto. Il Direttore è tenuto ad avvisare gli organi competenti e il Dipartimento/Istituto di appartenenza di tale provvedimento.
Il Centro può essere disattivato o confluire in analoghe strutture scientifiche dell'Ateneo con delibera a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio scientifico. In tal caso le attrezzature ed i fondi residui diventano proprietà delle sedi di appartenenza dei membri del Consiglio Scientifico in proporzione del loro numero (in caso di disattivazione) o confluiscono nella nuova struttura (in caso di confluenza). La situazione patrimoniale che ne deriva va disciplinata da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo su proposta del Senato Accademico sentito il Consiglio Scientifico del CRISCEB.
(ART. 19)
(Norme transitorie)
In via provvisoria, la prima riunione del Consiglio Scientifico, costituito a norma dell'art.11 del presente Statuto, per la nomina del Direttore del Centro e del Consiglio Direttivo, avrà luogo su iniziativa del docente più anziano in ruolo tra i proponenti. La Commissione elettorale è presieduta dal decano che utilizzerà per la costituzione del seggio un membro da ogni Facoltà concorrente.
Nella fase iniziale di istituzione del Centro e previo assenso del Dipartimento interessato, la gestione amministrativa del Centro può essere temporaneamente affidata a uno dei Dipartimenti che concorrono all'attività del Centro stesso ai sensi dell'art 95 del D.P.R. 382/80.